
Bilanci
Ai sensi dell’art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, rientrano fra i soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza amministrativa tutti i soggetti privati, associazioni, fondazioni ed altri enti, ivi incluse società interamente private, aventi un bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, siano affidatari di funzioni amministrative e esercitino attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.
Sempre ad avviso dell’A.N.A.C., per la verifica del ricorrere della condizione relativa al bilancio, deve ritenersi che il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro sia da considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo. Poiché possono verificarsi oscillazioni del suddetto valore, la stessa Autorità precisa che sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione per almeno un triennio a partire dall’anno 2016, ferma restando la necessità che ricorrano anche gli altri requisiti previsti dalla norma.