Esenzione dal ticket
1) Esenti per patologia clinica: coloro che sono
muniti di numero di esenzione. N.B.: Ci sono due tipi di esenzione parziale
e totale è da considerarsi totale chi ha oltre il 76% di invalidità.
2) Esenti da o a 6 anni purché i genitori non superano il reddito di €
36.151,98 altrimenti pagano il ticket.
3) Da 6 a 60 anni pagano il ticket tutti tranne i perdenti posto o familiari
a carico del perdente posto; non pagano i pensionati che non superano il
reddito di € 8263,31.
4) Da 60 a 65 anni sono esenti i pensionati che hanno persone a carico e non
superano € 11.362,05 di reddito familiare; invece i pensionati che non hanno
persone a carico non devono superare € 8.263,31 di reddito.
5) Dai 65 anni in poi per essere esenti non devono superare € 36.151,98 di
reddito familiare.
6) Infortuni sul lavoro.
Bisogna esibire fotocopie della pratica INAIL con specifica del periodo e
della tipologia di infortunio.
Sulla richiesta del medico va indicato la dicitura "infortunio sul lavoro".
Per poter usufruire dell'esenzione ticket è opportuno a secondo dei casi far
apporre dal medico curante sulla ricetta il n° di esenzione.
Effettuare le opportune dichiarazioni a tergo della ricetta da parte
dell'interessato secondo le indicazioni degli addetti della struttura in
relazione ai vari casi di esenzione.
TABELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ticket)
| Bambini fino a sei anni ed anziani oltre i 65 anni con reddito inferiore a € 36.151,98 |
ESENTI |
| - Soggetti in età
intermedia - Bambini fino a sei anni ed anziani oltre i 65 anni, con reddito superiore a € 36.151,98 |
A pagamento fino |
| - Esenti per patologie
D.M. 1° febbraio 1991 - Invalidi servizio cat. 6-8 - Invalidi lavoro <2/3 (67%) - Infortuni sul lavoro - Malattie Professionali - Vittime terrorismo o criminalità organizzata - Complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. |
Esenti per le
prestazioni |
| - Invalidi di guerra cat.
1-8 - Invalidi di servizio cat. 1 - Grandi invalidi lavoro (da 80% a 100%) - Invalidi civili 100% - Invalidi civili con accompagnamento - Ciechi assoluti - Minori con accompagnamento |
ESENTI |
| - Invalidi servizio cat.
2-5 - Invalidi civili dal 67% al 99% - Invalidi lavoro dal 67% al 79% - Sordomuti - Ciechi parziali - Pensionati sociali e familiari a carico - Affetti da neoplasie maligne - Pensionati al minimo >60 anni e familiare a carico - Pazienti in attesa di trapianto - Minore con indennità di frequenza |
ESENTI |
- Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per
ricetta per le prestazioni diagnostiche e specialistiche inerenti la
certificazione d'idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con
il ministero della difesa.
- La gravidanza e a tutela della maternità responsabile sono esenti per le
prestazioni diagnostiche e strumentali, previste dal Decreto 10 settembre
1998, e a pagamento fino a € 36.15 (a ricetta) per le altre.
Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da opporre sul retro
della ricetta esibendo documento di riconoscimento.
Sono da considerare a carico i familiari per i quali, ai sensi dell'art. 12
del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e
successive modificazioni), spettano le detrazioni per i carichi di famiglia,
vale a dire, quando non possiedono redditi propri d'ammontare superiore a €
2.633,93 al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri del nucleo
familiare : 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2) i
figli minori di diciotto anni, i figli d'età non superiore a ventisei anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito, i figli permanentemente inabili al
lavoro; 3) i familiari conviventi compresi i figli maggiorenni, indicati
dall'art. 433 del codice civile (figli o in assenza di figli, discendenti
prossimi; genitori o in loro assenza ascendenti prossimi: generi e nuore,
suoceri, fratelli e sorelle), circolare ministero della sanità del 17
gennaio 1996 n. 100 /scps/ 15782).
Possono essere considerati disoccupati esclusivamente le persone che abbiano
cessato una precedente occupazione alle dipendenze (per licenziamento, per
dimissioni ovvero per scadenza del contratto a tempo determinato, e che
siano immediatamente disponibili ad assumere una nuova occupazione). Non
rientrano nella categoria dei disoccupati le persone che non abbiano mai
svolto un'attività lavorativa alle dipendenze (inoccupati o persone in cerca
di prima occupazione).